Borgo Marina Cervia

Statuto del Consorzio Cervia centro




Allegato "B" al N. di Fascicolo




STATUTO DEL
"CONSORZIO CERVIA CENTRO" DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
Art. 1 - E' costituito un Consorzio, con attività esterna, tra gli imprenditori del settore commerciale, artigianale, turistico e dei servizi, operanti in Cervia, nell’area perimetrata come da Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 27 giugno 2002 denominato
"CONSORZIO CERVIA CENTRO".
Art. 2 - Il Consorzio ha sede in Comune di Cervia (RA).
La variazione di indirizzo all'interno dello stesso comune non costituisce modifica dello statuto.
Art. 3 - La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).
La proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento anticipato dovranno essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria con le modalità e le maggioranze previste dall'articolo 22.
Art. 4 - Il Consorzio non ha scopi di lucro e non prevede la distribuzione di utili.
Esso si propone di coordinare l’attività delle Imprese Consorziate e di migliorarne la capacità produttiva, l’immagine e l’efficienza, fungendo da Organismo di Servizio.
In particolare il Consorzio ha per oggetto di:
a) programmare, organizzare e gestire manifestazioni promozionali, commerciali, d'animazione e d'intrattenimento;
b) istituire dei marchi di qualità o contrassegni identificativi degli operatori di zona;
c) assistere le imprese consorziate per l'acquisizione di finanziamenti;
d) svolgere tutte le attività che, coerentemente con le finalità di consorzio, sono mirate alla promozione ed allo sviluppo delle aziende consorziate.
Per il raggiungimento del proprio scopo, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili o necessarie.
OBBLIGHI DEI CONSORZIATI
Art. 5 - I Consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione
al Consorzio, si obbligano a:
a)corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi annuali stabilito dall'Organo Amministrativo indispensabili per il raggiungimento dell'oggetto sociale e per affrontare le spese sostenute durante lo svolgimento della sua attività;
b)osservare le norme del presente Statuto, il Regolamento Interno e le deliberazioni degli Organi Statutari.
AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI Art. 6 - Il numero dei Consorziati è illimitato.
Possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio le persone






fisiche e giuridiche le Società operanti nei settori di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
Non possono essere ammessi a far parte del Consorzio coloro che abbiano in corso procedure concorsuali, gli inabilitati e gli interdetti.
Art. 7 - L'ammissione al Consorzio è fatta con domanda sottoscritta dall'interessato, diretta all'Organo Amministrativo del Consorzio, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio e di accettarle integralmente.
Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Amministrativo e, per l’accoglimento della stessa, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Componenti.
La delibera che respinga la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa.
Il Consorziato ammesso, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, dovrà versare la quota d'adesione al fondo consortile.
Tutti i Consorziati beneficiano dei servizi comuni generali e partecipano agli organismi consortili.
RECESSO - ESCLUSIONE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - DECADENZA
Art. 8 - Il Consorziato può alla fine di ogni anno recedere dal Consorzio comunicandolo con un preavviso di almeno 90 (novanta)
giorni.
Il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta diretta all'Organo Amministrativo del Consorzio e diviene efficace, previa accettazione dell’Organo Amministrativo, dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo il Consorziato stesso abbia in corso obbligazioni verso il Consorzio o verso terzi, di cui il Consorzio si sia, per quanto gli compete, reso garante.
Art. 9 - L'esclusione è deliberata dall’Organo Amministrativo nei confronti del Consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio o che si sia reso insolvente verso il Consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome o per suo conto dal Consorzio o per grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio e che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
L'esclusione del Consorziato è deliberata dall'Organo Amministrativo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
La decadenza del Consorziato ha luogo in qualsiasi caso per cessata attività cui consegue la perdita dei requisiti per l'ammissione al Consorzio.
Art. 10 - In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare, su specifica richiesta da inviare all'Organo Amministrativo entro 30 (trenta) giorni dall'acquisto






dell'azienda, può subentrare nel contratto di Consorzio a condizione che:
a) sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al Consorzio;
b) la delibera del Consiglio di Amministrazione o, relativa alla partecipazione del nuovo Titolare al Consorzio e sia adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Componenti.
Art. 11 - Le deliberazioni relative all'esclusione dei Consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, dovranno essere comunicate dall'Organo Amministrativo agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni successivi alla deliberazione.
Le deliberazioni diventano operative dal quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Art. 12 - I Consorziati receduti o esclusi ed i nuovi titolari delle aziende trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi, nei modi indicati dall'articolo 2615 del Codice Civile, per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi o il loro dante causa hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale sostenute sino alla data stessa.
ISCRIZIONE
Art. 13 - Tutte le modificazioni relative ai partecipanti al Consorzio per nuova ammissione, recesso, esclusione, trasferimento d'azienda, nonchè tutte quelle relative agli elementi indicati nell'articolo 2612 del Codice Civile, debbono essere iscritte nel Registro delle Imprese a cura dell'Organo Amministrativo entro 30
(trenta) giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.
FONDO CONSORTILE,
CONTRIBUTI INIZIALI, PERIODICI E STRAORDINARI
Art. 14 - Il fondo consortile è costituito :
a)da una quota iniziale d'ingresso di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) versata da ciascuno dei Consorziati all'atto dell'adesione; b)dagli eventuali fondi di riserva,
c)dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o Privati
d)dal residuo attivo risultante dal bilancio dedottane la percentuale da destinare alla riserva legale e a quella straordinaria. L'ammontare della quota di cui alla lettera a) può essere modificato dall'Assemblea Ordinaria.
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l’Assemblea dovrà deliberare il suo reintegro da parte dei Consorziati stabilendone le modalità ed i termini.
Art. 15 - Ogni Consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente a coprire le spese fisse di gestione del Consorzio il cui ammontare sarà determinato dall'Organo Amministrativo.






L'Assemblea potrà determinare, altresì, contributi straordinari ove il fondo consortile divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi del contratto.
Il singolo consorziato dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni dallo stesso richieste.
OPERAZIONI
Art. 16 - Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento
degli scopi di cui all'articolo 4.
Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi saranno svolte dal Consorzio in nome proprio, ma per conto di tutti o alcuni Consorziati, a seconda che all'operazione siano interessati tutti o alcuni di questi e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto; tale richiesta dovrà essere, in casi particolari, formulata per iscritto.
Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'articolo 2615 Cod. Civ.
In ogni caso, nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio se in precedenza tutti i Consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonea garanzia circa l'adempimento da parte loro delle rispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio, provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo stabilito dal Regolamento Interno.
SANZIONI
Art. 17 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli Organi Consorziali, invita il Consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio di Amministrazione per deliberare i conseguenti provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle
penalità.
La deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà comunicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel Regolamento Interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze e le modalità di versamento delle penalità stesse.
ORGANI DEL CONSORZIO Art. 18 - Gli organi del Consorzio sono:
1) Assemblea dei Consorziati; 2) Consiglio di Amministrazione 3) Presidente e Vice Presidente






4) Collegio Sindacale.
ASSEMBLEA
Art. 19 - L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati e tutti hanno diritto al voto, a condizione che abbiano completamente
versato i contributi di qualsiasi genere dovuti al Consorzio. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati.
Art. 20 - L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è competente a:
1)eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente il Vice Presidente e del Collegio Sindacale;
2)approvare il bilancio;
3) modificare il contributo iniziale dei Consorziati rispetto a quanto previsto nel precedente articolo 14);
4) emanare direttive per il miglior raggiungimento degli scopi consortili e per il funzionamento del Consorzio;
5) deliberare su qualsiasi altro argomento ad essa riservato dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento Interno;
6) approvare il Regolamento Interno del Consorzio,
7) modificare la sede sociale all'interno dello stesso comune.
Art. 21 - L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno ed ogni volta che egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consorziati.
La convocazione sarà fatta a mezzo lettera da recapitare ai Consorziati, in modo che ne sia comunque garantita la ricezione, o tramite posta elettronica certificata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; l'invito deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.
La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno un giorno dopo la prima convocazione.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire il giorno prima di quello della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione.
Ogni Consorziato può delegare per iscritto un altro Consorziato per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun Consorziato può avere più di una delega.
Ciascun Consorziato ha diritto ad un voto.
Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei Consorziati presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito






verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro, che rimarrà a disposizione dei Consorziati per visione o per ottenere estratti.
Art. 22 - L'Assemblea Straordinaria è competente a deliberare e approvare:
1) le modifiche dello Statuto del Consorzio;
2) lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori determinandone i poteri.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Può validamente deliberare, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, un terzo.
Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Consorziati presenti o rappresentati.
Per il suo funzionamento valgono le norme per l'Assemblea Ordinaria.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a tredici membri eletti tra i Consorziati
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili; non hanno diritto a compensi ma solo al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conto e nell'interesse del Consorzio.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Art. 24 - Il Consiglio di Amministrazione è competente a: 1)eleggere al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l’Assemblea all’atto della nomina dei membri del Consiglio stesso,
2) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo, 3)provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, eccetto quando questa spetti all'Assemblea per statuto o per Legge. La responsabilità degli amministratori verso i Consorziati è regolata dalle norme sul mandato.
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Art. 25 – Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:
a) rappresentare il Consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
b) convocare e presiedere l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e il Consiglio di Amministrazione;
c) dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli Organi del Consorzio;
d) vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
e) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio; f) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.






In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente.
La firma sociale spetta al Presidente ed in caso di sua assenza o di impedimento, al Vice Presidente.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 26 - Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, oppure qualora
venga richiesto dalla legge, verrà nominato il Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti fra i non Consorziati dall'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea, all'atto della loro nomina, potrà fissarne il compenso per tutta la durata della carica, in conformità alla vigente normativa.
Il Collegio Sindacale ha le attribuzioni previste dal Codice Civile in materia di Società a responsabilità limitata.
BILANCIO
Art. 27 - Gli esercizi sociali hanno la durata annuale con inizio il
primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo redigerà il Bilancio che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento del Bilancio stesso.
Entro lo stesso termine, ai sensi dell'articolo 2615 bis del Codice Civile, il Bilancio medesimo dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese a cura dell'Organo Amministrativo stesso. L'eventuale residuo attivo risultante dal Bilancio non può essere ripartito fra i Consorziati ma deve essere destinato alla Riserva Ordinaria.
Contestualmente al bilancio consuntivo, l'Organo Amministrativo sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati il Bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.
Il bilancio deve essere messo a disposizione dei Consorziati almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo.
REGOLAMENTO INTERNO
Art. 28 - Il funzionamento tecnico - amministrativo del Consorzio, i rapporti fra i Consorziati sia nei confronti del Consorzio che fra loro, sarà disciplinato da un Regolamento Interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consorziati
presenti o rappresentati.
Ogni variazione al Regolamento sarà apportata con i medesimi criteri di votazione.
Detto Regolamento dovrà essere osservato da tutti i Consorziati.
MODIFICHE DEL CONTRATTO
Art. 29 - Le eventuali modifiche del contratto consortile dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria secondo quanto previsto dall'articolo 22) e saranno iscritte nel Registro delle
Imprese a cura dell'Organo Amministrativo.




SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO






Art. 30 - In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più Liquidatori, determinandone le competenze.
Le attività residuate dopo l’estinzione di tutte le passività relative a contributi versati a titolo liberale o di legge, saranno devolute in beneficienza; il rimanente sarà impiegato nei modi stabiliti dall’Assemblea Straordinaria.
Le spese di liquidazione graveranno sul fondo Consortile e sul patrimonio del Consorzio; per l'eventuale eccedenza, saranno a carico pro-quota dei Consorziati.
CLAUSOLA ARBITRALE
Art. 31 - Le controversie eventualmente insorgenti in rapporto all'applicazione o interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nel Regolamento interno o sulle deliberazioni degli Organi consorziali, purchè relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede del Consorzio, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde
richiesta delle parti.
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta in via definitiva da un arbitro, che dovrà essere designato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove il Consorzio ha sede.
L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.
Sede dell'arbitrato sarà nel luogo in cui ha sede il Consorzio.
RECAPITO
Art. 32 - Ai fini del presente Statuto tutte le comunicazioni dirette ai singoli Consorziati o ai singoli membri degli Organi consorziali verranno effettuate utilizzando il recapito da ciascuno di essi notificato al Consorzio e da questo comunicato al Registro delle imprese con indicazione dell'indirizzo ed eventualmente del numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail e indirizzo di
posta elettronica certificata.
Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori.
Resta a carico di ogni singolo Consorziato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.
RINVIO
Art. 33 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in tema di
Consorzi e delle leggi speciali in materia.


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